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Applicazione Aliquota I.V.A. Ridotta |
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A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'articolo 2, comma 5, del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede l’applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui. Per usi civili, come da chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 17/01/2008), devono intendersi le tipologie d'impiego del gas naturale diverse da quelle "industriali", così come definite dall'art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504. Restano in ogni caso valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle forniture di gas naturale per i seguenti usi:
1. di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento); 2. di imprese agricole; 3. di imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica. Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota iva del 10 per cento devono presentare formale istanza
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